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01 aprile 2014

DISTACCO DAL RISCALDAMENTO

La legge n° 220/2012 recante "modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", fra i vari aspetti affronta anche la questione del distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato. dal 18 giugno 2013 è possibile chiedere, senza attendere il benestare dell'assemblea di condominio, il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato. restano tuttavia alcune limitazioni, che potranno ancora vietare il distacco e trasformazione in impianto autonomo. Si tratta del regolamento di condominio, del regolamento edilizio comunale e delle eventuali leggi regionali in materia. il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma".